Categoria: Servizi alle Imprese

Novità sulla disciplina del sovraindebitamento

Nuove opportunità per cittadini, imprese e professionisti

La Legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge n. 137/2020 (misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), ha apportato importanti modifiche alla disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012.

Come traspare dalla stessa rubrica dell’art. 4-ter: “Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 22 gennaio 2012, n. 3”, in questo momento eccezionale di emergenza pandemica e di conseguente crisi economica il Legislatore ha ritenuto necessario anticipare l’entrata in vigore, già programmata per il 1° settembre 2021, della parte della disciplina della crisi da sovraindebitamento contenuta nel codice della crisi d’impresa, confermando così la propria convinzione che il ricorso a tali procedure rappresenti il miglior strumento per fronteggiare l’eccezionale emergenza economica causata dalla pandemia.

Che la situazione sia drammatica per gran parte del mondo delle imprese è noto: nel settore del commercio non alimentare e dei servizi nel corso del 2020 sono sparite dal mercato oltre 240.000 imprese. Ed altrettanto gravi ripercussioni hanno subito i lavoratori autonomi (soggetti titolari di partita Iva operanti senza alcun tipo di organizzazione societaria), per i quali si stima la chiusura dell’attività per circa 200.000 professionisti, ordinistici e non.

Se vogliamo pensare ad una ripartenza è necessario offrire a tutti coloro che hanno subito la chiusura forzata della propria attività con perdite economiche la possibilità di ottenere l’esdebitazione in tempi rapidi e a spese contenute.

Proprio a questo mira la riforma delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: offrire una seconda possibilità a coloro che a causa della pandemia hanno visto sfumare il progetto di lavoro sul quale avevano creduto ed investito.

Le modifiche apportate alla disciplina delle procedure di sovraindebitamento sono rilevanti e per certi versi sorprendenti (si pensi ad esempio all’esdebitazione che può ottenere anche il debitore incapiente).

Vediamo le principali novità.

Falcidiabilità del debito IVA

È stata corretta l’ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti fallibili che possono ricorrere al concordato preventivo, ove la falcidiabilità dell’IVA è prevista dall’art. 182-ter L.F., e i soggetti non fallibili che invece, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 3/2012 anteriforma, potevano ottenere solo la dilazione del pagamento dell’IVA ma non la sua decurtazione come era invece previsto per gli altri tributi.

Per tali motivi la Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 22 ottobre 2019, aveva dichiarato l’incostituzionalità di tale norma per contrasto con gli art. 3 e 97 Cost., dato che di fronte a situazioni omogenee venivano discriminati i soggetti che ricorrevano alle procedure di sovraindebitamento rispetto a quelli che potevano accedere al concordato preventivo.

La riforma ha quindi soppresso il terzo capoverso dell’art. 7 della Legge n. 3/2012, eliminando così, oltre a detta ingiustificata disparità di trattamento, anche quello che sino ad ora rappresentava il principale ostacolo alla sostenibilità del piano proposto dal debitore. 

I debiti dei soci illimitatamente responsabili di società di persone

Il comma 2-ter dell’art. 7 prevede che “L’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Anche in questo caso è stata anticipata la previsione già sancita dall’art. 65 del Codice della crisi d’impresa.

La medesima disposizione è prevista anche per la procedura di liquidazione del patrimonio: all’art. 14-ter è stato aggiunto il comma 7-bis il quale prevede che “il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Le “Procedure familiari”

Il nuovo art. 7-bis prevede che i componenti del medesimo nucleo familiare (il coniuge e i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. n. 76/2016) possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o comunque quando il sovraindebitamento ha avuto un’origine comune.

La previsione è molto importante perché permette di affrontare in un unico contesto l’indebitamento complessivo della famiglia, dato che spesso i debiti contratti da un familiare finiscono per sovrapporsi o intersecarsi con quelli degli altri (si pensi al frequente caso in cui un membro della famiglia abbia garantito obbligazioni assunte dall’altro).

Questa nuova possibilità, peraltro già ammessa dalla giurisprudenza, è di grande attualità dato che il COVID-19 ha agito da moltiplicatore rispetto all’indebitamento e all’impoverimento dei nuclei familiari.

Il debitore incapiente

La riforma consente che anche la persona fisica incapiente, che cioè non sia in grado di offrire nulla ai creditori possa per una volta nella vita, purché meritevole, usufruire dell’esdebitazione.

L’art. 14-quaterdecies prevede infatti che “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

Trattandosi di debitore incapiente, assume particolare rilevanza il requisito della meritevolezza. A tale proposito, affinché il giudice possa decidere in merito alla sussistenza di tale requisito, alla domanda deve essere allegata una relazione dell’OCC che specifichi:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  4. la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il giudice, esaminata la documentazione depositata e la relazione dell’OCC, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata l’assenza di atti in frode e la mancata di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione indicando le modalità e il termine entro i quali il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto i creditori possono proporre opposizione, sulla quale decide il giudice con libertà di forme previa instaurazione del contraddittorio con i creditori medesimi. La decisione è soggetta a reclamo da presentare in Tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio

La riforma prevede che la cessione preventiva del quinto dello stipendio, o il suo pignoramento, non è opponibile alla procedura.

Il nuovo comma 1-bis prevede infatti che la proposta di piano del consumatore possa prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.

Si tratta di una novità molto importante in quanto consente di liberare risorse a vantaggio di tutti i creditori, soprattutto nei casi in cui le utilità messe a disposizione dal debitore comprendano anche la retribuzione da lavoro.

Il mutuo ipotecario

È consentito al debitore di sottrarre alle regole del concorso il debito contratto per il rimborso del mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa.

Il comma 1-ter prevede infatti che la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Analoga norma è prevista dal comma 1-quater quando l’accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e preveda la continuazione aziendale. In tal caso è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sui beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

In tal caso l’OCC attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.


La riscrittura del sovraindebitamento rappresenta certamente una novità molto positiva, che potrà offrire un’ancora di salvezza a tutti coloro, sia cittadini che imprenditori, che sono stati duramente colpiti anche sotto il profilo economico dalla pandemia.

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI 2021

Ecco tutti i bonus e gli incentivi assunzioni disponibili per il 2021, e quali sono le agevolazioni per favorire l’inserimento lavorativo di alcune categorie di lavoratori:

INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD

Prevede la decontribuzione totale (100%) per le imprese che assumono disoccupati in alcune aree del Meridione italiano. I territori interessati sono Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

INCENTIVO IO LAVORO

Il bonus IO Lavoro consiste in uno sgravio fiscale fino a 8.060 euro per un anno, a favore delle aziende che assumono giovani tra 16 e 24 anni, e disoccupati da 25 anni in su.

BONUS OCCUPAZIONE GIOVANI

Prevede uno sgravio dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono i giovani under 35, pari al 50%.

BONUS DONNE

L’agevolazione consiste nella riduzione dei contributi pari al 50% per i datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato o determinato, lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da 6 mesi se risiedono in aree svantaggiate. Vale anche per le assunzioni di donne che lavorano in una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere. Ecco il decreto interministeriale che individua settori e professioni caratterizzati da un maggior tasso di disparità uomo-donna per il 2021, ai fini del riconoscimento dell’incentivo.

BONUS ASSUNZIONI DECRETO AGOSTO

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha introdotto un nuovo incentivo per le aziende che assumono personale a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020. Il bonus decreto agosto consiste in uno sgravio del 100% dei contributi per un periodo di 6 mesi e vale anche per la stabilizzazione di contratti a termine.

DECONTRIBUZIONE SUD

Il decreto agosto ha introdotto una nuova agevolazione contributiva per il Sud, che consiste in uno sconto sui contributi pensionistici pari al 30%. Il beneficio è concesso alle aziende meridionali, per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020.

BONUS ASSUNZIONI REDDITO CITTADINANZA

L’agevolazione per le aziende che assumono i beneficiari del Reddito di Cittadinanza prevede l’esonero contributivo per il datore di lavoro. L’agevolazione non può superare i 780 euro al mese e ha durata variabile in base al periodo di fruizione del RdC già goduto dal lavoratore.

INCENTIVO APPRENDISTATO

Consiste in uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani fino a 29 anni di età, con contratto di apprendistato professionalizzante.

INCENTIVO PER LAUREATI E DOTTORI DI RICERCA

I datori di lavoro che assumono Laureati magistrali che hanno conseguito il titolo di studio con votazione di 110/110 e lode, e Dottori di ricerca, hanno diritto ad uno sgravio dei contributi fino a 8.000 euro, per un periodo di 12 mesi.

BONUS GIOVANI GENITORI

Spetta ai datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato giovani genitori di età non superiore a 35 anni e con figli minori, anche in affido. Viene concesso una tantum e ha un importo di 5.000 euro per ciascuna assunzione o trasformazione di contratto, fino ad un massimo di 5 assunzioni per datore di lavoro.

AGEVOLAZIONE PER OVER 50

Le aziende che assumono lavoratori e lavoratrici con più di 50 anni hanno diritto ad una decontribuzione del 50%.

BONUS DISABILI

Le aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato persone con disabilità, o ne trasformano il rapporto di lavoro a termine in tempo indeterminato, anche con orario part time, possono beneficiare dei seguenti incentivi, in base al grado di disabilità del lavoratore assunto:

  • 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nel caso di lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o affetti da disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l’assunzione di persone con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.

BONUS RIOCCUPAZIONE

Il bonus rioccupazione spetta ai datori di lavoro che assumono beneficiari dell’assegno di ricollocazione. Consiste in uno sconto del 50% dei contributi previdenziali, per un periodo da 12 a 18 mesi, fino a 4.030 euro l’anno.

INCENTIVO PERCETTORI NASPI

Chi assume a tempo indeterminato i percettori della Nuova assicurazione sociale per l’impiego può accedere ad un beneficio. L’importo è pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore o alla lavoratrice per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.

INCENTIVO PERCETTORI CIGS

Le imprese che assumono a tempo indeterminato persone che percepiscono la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria da almeno 3 mesi, dipendenti di aziende che beneficiano di questa indennità da minimo 6 mesi, hanno diritto ad una contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per un anno e ad un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo variabile in base all’età di quest’ultimo, come di seguito indicato:
– 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
– 21 mesi per lavoratori over 50;
– 33 mesi per lavoratori con più di 50 anni, che risiedono nelle aree del Mezzogiorno e in quelle ad alto tasso di disoccupazione.

ALTRI INCENTIVI

Esistono anche delle agevolazioni per cooperative sociali e aziende, che assumono persone in esecuzione di pena o di misure di sicurezza detentiva o altre categorie di soggetti considerate ultra svantaggiate.

COME VERIFICARE SE SI PUO’ RICHIEDERE L’INCENTIVO ASSUNZIONE

L’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal), ovvero l’ente pubblico italiano che coordina le politiche del lavoro la Rete nazionale formata dalle strutture regionali per le politiche attive del lavoro, ha predisposto un’applicazione, denominata ‘Incentivabilità’, per controllare se una lavoratrice o un lavoratore risultano svantaggiati e possono essere assunti usufruendo degli incentivi 2020. Grazie a questo servizio online, dunque, i datori di lavoro interessati ad assumere un lavoratore o una lavoratrice possono verificare se le assunzioni sono incentivabili, ossia se è possibile usufruire di agevolazioni e bonus.

La funzionalità Anpal, infatti, permette di reperire informazioni riguardo alla presenza o meno di comunicazioni obbligatorie relative a rapporti di lavoro che rispettino le condizioni previste per accedere agli incentivi. Possono utilizzarla sia i Centri per l’Impiego che gli operatori iscritti all’albo informatico delle Agenzie per il lavoro, i soggetti iscritti all’albo nazionale dei Soggetti Accreditati ai servizi per il lavoro e i Cittadini.

Per accedere all’app occorre registrarsi sulla piattaforma dedicata ai servizi digitali Anpal e seguire l’apposita giuda. La registrazione è gratuita e consente di ottenere le credenziali di accesso (Userid e Password) per effettuare il login, necessario per fruire delle funzioni disponibili sul portale. 

REPERTORIO NAZIONALE DEGLI INCENTIVI

Per conoscere tutte le agevolazioni per le assunzioni di cui puoi beneficiare puoi consultare il Repertorio nazionale degli incentivi predisposto dall’Anpal. Si tratta di una banca dati, raggiungibile da questa pagina, contenente l’elenco aggiornato dei benefici disponibili per le assunzioni di specifiche categorie di lavoratori. 

Decreto Ristori: indennità una tantum e indennità onnicomprensiva

Il decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) ha nuovamente previsto, a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva (di cui all’articolo 9, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), l’erogazione una tantum della stessa indennità di importo pari a mille euro.

L’Istituto informa che le categorie di lavoratori indicate nella circolare INPS 26 novembre 2020, n. 137, che hanno già fruito dell’indennità, non devono presentare una nuova domanda.

La circolare fornisce, inoltre, le istruzioni per i lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali che non abbiano già fruito dell’indennità onnicomprensiva e che pertanto possono presentare domanda di accesso al beneficio.

L’indennità onnicomprensiva è prevista anche per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non hanno già fruito di questa misura.

Fatture elettroniche: la guida dell’agenzia in vista del 1 gennaio 2021

Da 1 gennaio 2021 sarà obbligatorio il nuovo tracciato delle e-fatture, l’agenzia rende disponibile una guida per adempiere con facilità 

Nell’area tematica del sito della agenzia delle entrate intitolata “Fattura elettroniche e corrispettivi” è stata pubblicata una nuova guida utile per i contribuenti all’assolvimento dal 1 gennaio 2021 della nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica. 

La guida è scaricabile qui 

In particolare si intende instradare il contribuente al corretto utilizzo dei codici: 

  • del campo “Tipo Documento”  
  • del campo “Natura”,  

introdotti nel nuovo tracciato delle e-fatture, facoltativo dal 1° ottobre 2020, ma che dovrà essere adoperato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. 

Il tracciato con le nuove codifiche risponde all’esigenza di poter indicare in maniera univoca e puntuale le varie tipologie di operazioni Iva nella trasmissione dei dati delle fatture elettroniche e delle operazioni transfrontaliere. 

Vediamo alcuni esempi, poi la tabella predisposta dalla Agenzia delle Entrate. 

Il ricorso ai nuovi tipi documenti TD17, TD18 e TD19, che è una facoltà per il soggetto emittente, se effettuato in base alle indicazioni fornite nel manuale consentirà agli operatori Iva di trasmettere all’Agenzia delle entrate le informazioni fiscali relative a tutte le operazioni relative agli acquisti da fornitori residenti o stabiliti all’estero. 

Il tipo documento TD16 potrà essere utilizzato per comunicare le informazioni relative agli acquisti in reverse charge. 

Codice Descrizione Flusso 
TD01 Fattura FE/Esterometro 
TD02 acconto/anticipo su fattura FE 
TD03 acconto/anticipo su parcella FE 
TD04 nota di credito FE/Esterometro 
TD05 nota di debito FE/Esterometro 
TD06 Parcella FE 
TD07 fattura semplificata FES 
TD08 nota di credito semplificata FES 
TD09 nota di debito semplificata FES 
TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni Esterometro 
TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi Esterometro 
TD12 documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) Esterometro 
TD16 integrazione fattura reverse charge interno FE 
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero FE 
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari FE 
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72  FE 
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)  FE 
TD21 autofattura per splafonamento FE 
TD22 estrazione beni da Deposito IVA FE 
TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA FE 
TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) FE 
TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) FE 
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)  FE 
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa FE 

L’implementazione dei campi “Natura” consentirà invece di associare il tipo di operazione tracciata dal documento elettronico ai diversi campi della dichiarazione annuale Iva. 

Testo unico salute e sicurezza

Aggiornato a Novembre 2020

Il Ministero rende disponibile la nuova versione del Decreto Legislativo 81/08 e smi – edizione novembre 2020 – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con tutte le disposizioni integrative e correttive e importi delle sanzioni aggiornati.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, si rende disponibile la versione del Decreto – novembre 2020 – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con l’aggiornamento alle ultime norme.

Novità in questa versione:

  • Inseriti gli interpelli n. 1 del 23/01/2020e n. 2 del 20/02/2020;
  • Inseritala lettera circolare prot. 11056 del 31/03/2020del Ministero della Salute sulla proroga al 31/07/2020 dei termini previsti dall’art. 40, comma1;
  • Inserita la lettera circolare del 29/04/2020 prot. 14915del Ministero della Salute contente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
  • Modificato l’allegato XXXVIIIai sensi del Decreto Interministeriale del 02.05.2020, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 maggio 2020;
  • Modificati l’art. 242, comma 6, e gli allegati XLIIe XLIII, ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 (pubblicato sulla G.U. 09/06/2020, n. 145, entrato in vigore il 24/06/2020);
  • Modificato l’art. 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (pubblicato sul S.O. n. 29, alla G.U. 12/08/2020, n. 201, in vigore dal 27/08/2020);
  • Inserito il Decreto 7 agosto 2020 -Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
  • Inserita la circolare n. 13 del 04/09/2020, congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Saluteriguardante chiarimenti sulla circolare del 29/04/2020 sui lavoratori fragili e Covid-19;Sostituito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 -Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodichedi cui all’art. 71 comma 11(LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Modificato l’allegato XLVIai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 (pubblicato in G.U. 07/10/2020, n. 248, in vigore dal 08/10/2020).Inserita la lettera circolare dell’INL del 23/10/2020 prot. 3395riguardo il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Documento di Valutazione dei Rischi: cos’è e come si redige

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.

 Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.

Vediamo nel dettaglio cos’è e come si redige il documento di valutazione dei rischi.

Cos’è il DVR

Il DVR è un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.

A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.

Il responsabile del DVR è il Datore di Lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:

1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;

2. Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;

3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.

DVR: a cosa serve e come funziona

Il documento di valutazione dei rischi è indispensabile per regolarizzare la posizione di ogni azienda, con almeno un dipendente, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il DVR serve a valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori, calcolare l’entità del danno che ne può derivare e suggerire concrete misure di prevenzione e protezione.

Prima di passare alla stesura del documento (in forma cartacea o digitale) è necessario raccogliere alcune informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, ecc.

Il documento, inoltre, deve contenere:

  • anagrafica aziendale: tutti i dati dell’azienda;
  • organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
  • descrizione del ciclo lavorativo: elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.;
  • identificazione delle mansioni;
  • relazione sulla valutazione di tutti i rischi, che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc. ), stima dell’esposizione e della gravità del danno; 
  • programma delle misure di prevenzione e protezione, con le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare;
  • programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza.

Per facilitare le procedure, alcune tipologie d’impresa possono usufruire del DVR standardizzato, ma l’approccio più consigliato è sempre quello di calare questo importante documento nel proprio contesto aziendale: locali, attrezzature e situazioni di lavoro non sono sempre facilmente riconducibili a un modello unico e immutabile.

Inoltre, un DVR standard non dà all’azienda alcuna garanzia tutelativa nel caso in cui avvengano ispezioni dagli organismi di controllo, soprattutto in seguito a infortuni più o meno gravi.

Documento di Valutazione dei Rischi: quando è obbligatorio

Indipendentemente dal settore di categoria, il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto:

 – entro 90 giorni per una nuova attività
 – nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.

Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile. Essendo una fotografia della realtà aziendale, non è prevista una scadenza del DVR, che però deve essere rivisto ogni volta che avvengono significative modifiche per quanto riguarda:

  • processo produttivo
  • organizzazione del lavoro
  • nuovi macchinari
  • nuove mansioni
  • scadenze periodiche per quanto riguarda alcuni rischi specifici (quali rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato, ecc).

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

È importante ricordare che la mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro

 – ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;
 – sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’ RSPP;
 – modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.

Le novità PEC del Decreto Semplificazioni

Il decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) ha introdotto una serie di misure volte a recuperare quanto più possibile la produttività e il benessere sociale perduti a causa della pandemia da Covid-19 e della conseguente crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Nello specifico, uno degli obiettivi del Governo è quello di semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando, ad esempio, l’utilizzo della posta elettronica certificata o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge. 
 
Con il Covid-19 si è abbattuta sul nostro Paese una crisi senza precedenti in termini economici e sociali, oltre che sanitari, che sta mettendo a dura prova la resistenza e la capacità di ripresa di tutti. Gli interventi del Governo, chiamato a circoscrivere l’impatto della pandemia, sono essenziali per riuscire e a recuperare quanto più possibile la produttività perduta e il benessere sociale. Tali interventi sono caratterizzati da una serie di provvedimenti di urgenza e di strumenti innovativi, adottati e messi in atto a sostegno di cittadini e imprese. 
In quest’ottica si collocano anche le attesissime misure di “semplificazione” contenute nel D.L. n. 76/2020, alle quali viene consegnata la speranza di un’effettiva accelerazione degli investimenti e di un consolidamento dell’economia nazionale. 
Nello specifico, il decreto Semplificazioni prevede alcune misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando, ad esempio, l’utilizzo della posta elettronica certificata come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico. 

Domicilio digitale 

Le novità più interessanti sono state, appunto, introdotte dall’art. 37 del provvedimento, attraverso il quale vengono introdotte misure che si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), che impongono: 
– alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese e 
– ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi. 
Nel decreto viene, inoltre, rafforzato il concetto di domicilio digitale, che altro non è che un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata) inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i Cittadini. 

Sanzioni alle imprese 

Al fine di rafforzare l’imperatività della norma, è prevista l’applicazione di una sanzione in misura raddoppiata rispetto a quanto indicato nell’art. 2630 c.c., alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale oltre all’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale. 

Diffida ad adempiere per i professionisti 

Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, si introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza. 
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. 

Giro di vite per Collegi e Ordini 

Anche per i Collegi o Ordini è previsto un giro di vite: infatti, la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005) l’elenco dei domicili digitali e i relativi aggiornamenti, costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. 

In caso di domicilio digitale inattivo 

Nella medesima direzione verso la garanzia di effettività della disposizione, si prevede che il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, perdurando l’inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. 

Le altre novità in ambito PEC 

Il decreto Semplificazioni prevede anche: 

  • misure per favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese: con l’art. 24 viene modificato l’art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) in modo che nell’Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese, siano indicati non solo gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, ma anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato; 
  • semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale: con l’art.  28 vengono introdotte misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L’assenza di un indirizzo PEC presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione comporta, infatti, un rallentamento del processo di digitalizzazione della giustizia. 

Con l’intervento normativo proposto, pertanto, si intende potenziare tale processo incentivando l’utilizzo degli strumenti di notificazione telematica. Nello specifico, si consente alle amministrazioni di comunicare una pluralità di indirizzi di posta elettronica certificata corrispondenti ai propri organi o articolazioni anche territoriali a cui inviare comunicazioni o notificazioni telematiche; 
- semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi: con l’art. 40 vengono introdotte misure volte ad accelerare e semplificare la procedura di purgazione dei beni oggetto di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, prevedendo esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione via PEC ed eliminando così la obsoleta prassi corrispondente alla presentazione dell’atto amministrativo in formato cartaceo. 

Obbligo PEC – Posta Elettronica Certificata

NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. decreto semplificazioni)

L’art. 37 ha introdotto una serie di misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando l’utilizzo della posta elettronica certificata o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge.
L’utilizzo della posta elettronica certificata diviene strumento principale per comunicare determinate procedure amministrative.

In particolare, vengono introdotte misure che si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), che impongono la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata:

  • alle imprese costituite in forma societaria, al Registro delle imprese;
  • ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.

Vengono inoltre previste sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico.

Di seguito le principali modifiche introdotte:

RAFFORZAMENTO DEL CONCETTO DI DOMICILIO DIGITALE
Nel decreto viene rafforzato il concetto di domicilio digitale, che consiste in un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata) per la comunicazione tra cittadini e PA.

SANZIONI PER LE IMPRESE
È prevista l’applicazione di una sanzione in misura raddoppiata rispetto a quanto indicato nell’art. 2630 c.c., alle imprese, diverse da quelle neocostituite, che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale; per le stesse, viene inoltre indicato un nuovo domicilio digitale d’ufficio.

DOMICILIO DIGITALE INATTIVO
In caso di domicilio digitale inattivo, il Conservatore del registro, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni decorsi i quali, il Conservatore procede alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese.

OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI
I professionisti devono comunicare il proprio domicilio digitale al collegio  o ordine di appartenenza, pena diffida ad adempiere entro 30 giorni, decorsi i quali il collegio o ordine sospende il professionista fino alla comunicazione del domicilio.

OBBLIGHI PER COLLEGI ED ORDINI
Pena scioglimento o commissariamento, Collegi ed Ordini, devono comunicare all’Indice nazionale gli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005).

ALTRE NOVITÀ IN AMBITO PEC
Il decreto Semplificazioni prevede anche:

  • l’art. 24 modifica l’art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), prevedendo che nell’Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese, siano indicati non solo gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, ma anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato;
  • semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale: l’art. 28 introduce misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni. Nello specifico, alle amministrazioni viene concesso di comunicare una pluralità di indirizzi di posta elettronica certificata, intestati a propri uffici territoriali, cui possono essere inviate comunicazioni o notificazioni telematiche;
  • semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi: l’art. 40, prevede esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione via PEC.